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. Fino al momento della decisione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e al massimo entro la scadenza per l’adozione
della decisione medesima fissata all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono trasferir
e altre quote dalla quantità accantonata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, alle quote accantonate a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, che riguardano le riduzioni da progetti dei se
...[+++]ttori partecipanti allo scambio imputabili ai progetti per i quali è stata emessa una lettera di approvazione dopo la scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.