(14) La risoluzione del Consiglio, del 31 marzo 1995, concernente il miglioramento della qualità e la diversificazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue nell'ambito dei sistemi di istruzione dell'Unione europea(6), stabilisce che gli studenti dovrebbero avere la possibilità di apprendere due lingue dell'Unione europea diverse dalla o dalle lingue materne per un periodo minimo di due anni consecutivi e, se possibile, per un periodo più lungo, per ciascuna lingua nell'ambito della scuola dell'obbligo.
(14) In der Entschließung des Rates vom 31. März 1995 betreffend die qualitative Verbesserung und Diversifizierung des Erwerbs von Fremdsprachenkenntnissen und des Fremdsprachenunterrichts in den Bildungssystemen der Europäischen Union(6) wird betont, dass die Schüler generell die Möglichkeit haben müssten, während der Pflichtschulzeit zwei Fremdsprachen der Europäischen Union jeweils zwei aufeinanderfolgende Jahre lang, möglichst aber noch länger, zu lernen.