E’ d’uopo osservare che il Parlamento, in qualità di organo politico riunito in plenaria, ha dichiarato, nella sua risoluzione
sul Garante europeo della protezione dei dati del 12 marzo 2002, e ribadito nella sua risoluzione sull’attuazione del regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissio
ne, che le norme di protezione dei
dati sono connesse in primo luogo con la protezione della vita privata e familiare, conformemente con la giurisprudenza sulla relazione fra l’arti
...[+++]colo 8 della Convenzione europea dei diritti umani e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, sottolineando inoltre che l’obiettivo della protezione dei dati non può limitare le informazioni rese disponibili ai cittadini sulle attività pubbliche.Es sei angemerkt, dass das Parlament als politisches Organ im Plenum in seiner Entschließung vom 12. März 2002 zum Datenschutzbeauftragt
en festgestellt und dies in seiner Entschließung zur Anwendung der Regelung über den öffentlichen Zugang zu Dokumenten der europäischen Institutionen bekräftigt hat, dass Datenschutzregeln nämlich in erster Linie dem Schutz des Privat- und Familienlebens dienen, und das steht in Einklang mit der Rechtsprechung über den Zusammenhang zwischen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Datenschutzkonvention des Europarates. Das Parlament hebt dabei hervor, dass der Datenschutz nicht die Zu
...[+++]griffsmöglichkeit für Bürger auf Informationen über staatliche Tätigkeiten beschränken darf.