1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto
della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, sulla lotta ...[+++] contro il terrorismo (3).
(1) Die Mitgliedstaaten können zur Verhinderung terroristischer Straftaten den in Absatz 3 genannten nationalen Kontaktstellen der anderen Mitgliedstaaten nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts im Einzelfall auch ohne Ersuchen die in Absatz 2 genannten personenbezogenen Daten und Informationen übermitteln, soweit dies erforderlich ist, weil bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Betroffenen Straftaten im Sinne der Artikel 1 bis 3 des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (3) begehen werden.