Egli proponeva di risolvere le questioni come segue: «1) Le cessioni di diritti di diffusione cinematografica da parte di una società di produzione non rientrano nella sfera d'applicazione dell'esenzione transitoria prevista dall'art. 28, n.
3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra d'affari
· sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in combinato disposto con il punto 2
...[+++] dell'allegato F alla direttiva stessa. 2) Risulta in particolare dagli artt. 2, n. 1, 6, n. 1, e 17 della direttiva 77/388 che una persona che fornisca prestazioni imponibili relative a diritti esclusivi di diffusione cinematografica può invocare tali disposizioni nei confronti di un'amministrazione fiscale nazionale che rifiuti di autorizzarla ad effettuare una dichiarazione IVA in cui l'interessato possa dedurre l'IVA gravante sui beni e sui servizi utilizzati per produrre i film in oggetto dall'IVA che avrebbe dovuto essere inclusa nel prezzo fatturato per la cessione dei diritti. 3) Il fatto che un soggetto passivo non aggiunga il valore dell'imposta a valle quando calcola il prezzo di cessione dei diritti esclusivi di diffusione cinematografica non può incidere sul diritto dello stesso soggetto passivo, che ha effettuato le cessioni di cui trattasi, di dedurre dall'IVA che avrebbe dovuto pagare per tali cessioni l'IVA gravante sui beni e sui servizi che gli sono stati forniti per la produzione dei film che costituiscono l'oggetto delle cessioni».Er hat dem Gerichtshof vorgeschlagen, wie folgt zu antworten: „1. Die Abtretung von Aufführungsrechten für Filme durch eine Produktionsgesellschaft fällt nicht in den Geltungsbereich der nach Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe b der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern · Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage in Verbindung mit Nummer 2 des Anhangs F dieser Richtlinie für die Übergangszeit vorgesehenen Befreiung von der Steuerpflicht. 2. Aus den Artikeln 2 Absatz 1, 6 Absatz 1 und 17 der Sechsten Richtlinie des Rates ergibt sich ins
besondere, daß eine Person ...[+++], die in bezug auf die ausschließlichen Aufführungsrechte für Filme steuerbare Leistungen erbringt, diese Bestimmungen gegenüber einer nationalen Steuerbehörde geltend machen kann, die sich weigert, ihr zu gestatten, in einer Mehrwertsteuererklärung die Mehrwertsteuer, mit der sie für Gegenstände und Dienstleistungen, die für die Produktion der fraglichen Filme verwendet wurden, belastet wurde, von der Mehrwertsteuer abzuziehen, die in den für die Abtretung dieser Rechte in Rechnung gestellten Preis hätte einbezogen werden müssen.