(13) Secondo le rac
comandazioni per la protezione dei dati formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 e riportate nel "documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione
dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 2006[9], il trattamento
dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione
dei dati ...[+++] personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati[10] e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[11], in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di
dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza.