In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali offshore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di:".
By way of derogation from Articles 4, 5 and 7, the competent authority of a Member State may, subject to national provisions, allow, under exceptional circumstances, an individual ship to enter or leave a port or offshore terminal or anchor in an area under the jurisdiction of that Member State, when:"