Secondo la prassi sviluppata nell'ambito dell'Organizzazione europea dei brevetti, il testo concordato contiene disposizioni sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in cui si prevede, tra l'altro, che un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione brevettabile.
The agreed text contains provisions, in accordance with the practice developed within the European Patent Organisation, for patentability of computer-implemented inventions stipulating, inter alia, that a computer program as such cannot constitute a patentable invention.