1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici dotati di caldaie aventi una potenza nominale utile per il riscaldamento di ambienti superiore a 20 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione.
1. Member States shall lay down the necessary measures to establish a regular inspection of the accessible parts of systems used for heating buildings, such as the heat generator, control system and circulation pump(s), with boilers of an effective rated output for space heating purposes of more than 20 kW.