considerando che la macellazione degli animali di cui trattasi preceduta , nello stesso paese , dal loro ingrasso durante un certo periodo , puo essere considerata come l'ultima trasformazione sostanziale , ai sensi del citato articolo 5 , e conferisce pertanto alle carni e alle frattaglie che ne derivano l'origine del paese in cui essa ha avuto luogo ; che ,
tenuto conto delle pratiche seguite nel settore agricolo considerato , occorre adottare come periodo minimo d'ingrasso che precede la macellazione un periodo di 3 mesi per gli a
...[+++]nimali della specie equina , asinina , mulesca e bovina , e di 2 mesi per le specie suina , ovina e caprina ;
WHEREAS THE SLAUGHTER OF THE ANIMALS IN QUESTION , PRECEDED BY A FATTENING PERIOD IN THE SAME COUNTRY , MAY BE REGARDED AS THE LAST SUBSTANTIAL PROCESS WITHIN THE MEANING OF THE SAID ARTICLE 5 AND THEREFORE CONFERS ON THE MEAT AND OFFALS THUS OBTAINED THE ORIGIN OF THE COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE ; WHEREAS , IN VIEW OF CURRENT PRACTICES IN THE AGRICULTURAL SECTOR CONCERNED , IT IS APPROPRIATE TO ADOPT AS A MINIMUM FATTENING PERIOD BEFORE SLAUGHTER A PERIOD OF THREE MONTHS FOR HORSES , ASSES , MULES AND CATTLE AND OF TWO MONTHS FOR SWINE , SHEEP AND GOATS ;