Gli Stati membri dovrebbero garantire un livello di tutela dei dati personali nelle loro legislazioni nazionali che sia almeno pari a quello previsto dalla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla tutela delle pe
rsone in materia di trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e al suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 e, nel fare ciò, dovrebbero tener conto della raccomandazione, n. R (87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, volta a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, che si applica altresì
...[+++]ai casi di trattamento non automatizzato dei dati.Member States should ensure a level of pro
tection of personal data in their national laws at least equivalent to that provided under the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981 and its Additional Protocol of 8 November 2001 and, in so doing, should take account of Recommendation No R (87) 15 of 17 September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to the Member States regulating the use of personal data in the police sector, which also applies where dat
a are not processed automatically ...[+++].