2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il funzionario di età inferiore a 63 anni che, a partire dall'entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione a un regime di pensioni nazionale o a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo precedente, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritt
o, al momento della partenza, al versamento di un'indennità ...[+++] una tantum pari all'equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti al servizio dell'istituzione.
2. By way of derogation from paragraph 1(b), officials under 63 years of age who, since taking up their duties, have, in order to establish or maintain pension rights, paid into a national pension scheme, a private insurance scheme or a pension fund of their choice which satisfies the requirements set out in paragraph 1, and whose service terminates for reasons other than death or invalidity without their qualifying for an immediate or deferred retirement pension, shall be entitled, on leaving the service, to a severance grant equal to the actuarial value of their pension rights acquired during service in the institutions.