1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente.
1. By way of derogation from Article 8, where a driver accompanies a vehicle which is transported by ferry or train, and takes a regular daily rest period, that period may be interrupted not more than twice by other activities not exceeding one hour in total.