Pertanto, al fine evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare
il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacola
re il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n
...[+++]. 1380/2013.