Fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio , nel proc
esso di revisione e valutazione prudenziale l'autorità competente dovrebbe tener conto degli orientamenti sulle procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale (EBA/GL/2014/13) pubbl
icati dall'Autorità bancaria europea a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, di detta direttiva, compiendo ogni sforzo per conformarvisi in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2
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