il fatto di non aver fissato anticipatamente ed in un modo sufficientemente chiaro i presunti criteri di interesse pubblico per l'applicazione della procedura d'autorizzazione e di non aver adottato una decisione di autorizzazione dopo la richiesta presentata da Autostrade e da ASPI costituiscono misure di Stato ai sensi dell'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, che hanno contribuito a bloccare di fatto o, in qualunque caso, a pregiudicare seriamente il completamento di una concentrazione con dimensione comunitaria; attuando tali misure senza notificarle preventivamente alla Commissione e senza l'autorizzazione di quest'ultima, le autorità italiane hanno violato l'obbligo di notifica e quello di non modificare la situazione es
...[+++]istente previsti dall'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, e le misure in questione sono incompatibili con il principio di certezza del diritto e sembrano determinare, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, una restrizione ingiustificata della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento (articoli 43 e 56 del trattato CE).Das Versäumnis, die Kriterien für den Schutz des angeblichen öffentlichen Interesses im Voraus und in aller Klarheit für das Genehmigungsverfahren festzulegen und nach dem Antrag von Autostrade und ASPI eine Genehmigungsentscheidung zu erlassen, staatliche Maßnahmen im Sinne von Artikel 21 der Fusionskontrollverordnung darstellen, die dazu beigetragen haben, den Vollzug eines Zusammenschlusses von gemeinschaftsweiter Bedeutung de facto zu verhindern oder zumindest in erheblichem Maße zu erschweren. Die italienischen Behörden haben gegen die in Artikel 21 der Fusionskontrollverordnung vorgesehene Anmelde- und Stillhaltefrist verstoßen, indem sie diese Maßnahmen ohne Anmeldung bei der Kommission und ohne ihre Genehmigung umsetzten. Die fragli
...[+++]chen Maßnahmen sind nicht mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit vereinbar und bewirken nach den bisher verfügbaren Informationen eine ungerechtfertigte Beschränkung des freien Kapitalverkehrs und der Niederlassungsfreiheit (Artikel 43 und 56 EG-Vertrag).