1. Ai sensi del presente capo per «scissione mediante costituzione di nuove società» si intende l'operazione con la quale una società, tramite
il suo scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione l'intero patrimonio attivo e passivo mediante
l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non su
periore al 10 % del valore nominale ...[+++] delle azioni attribuite o, in mancanza di valore
nominale, del loro equivalente contabile.