per il controllo dei veicoli aventi una massa massima non superiore a
3,5 tonnellate, un banco di prova freni a rulli di cui al punto 3, che non deve necessariamente registrare le forze di frenatura, la forza del pedale e la pressione dell'aria nei sistemi di frenatura ad aria e le relative indicazioni; oppure un banco di prova a piastre equivalente al ban
co di prova freni a rulli a norma della voce 3, che non deve necessariamente registrare la capacità di registrare le forze di frenatura, la forza di comando e l'indicazione della pr
...[+++]essione dell'aria nei sistemi frenanti ad aria;