1.8. Gli Stati membri che, almeno nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno memorizzato notifiche ICDL nei rispettivi registri nazionali, come voluto al punto 1.4, devono lanciare una ricerca generale CIC per il 100 % delle domande, escluse le patenti di guida per le quali esistono già notifiche ICDL, nel qual caso si applica il punto 1.3.
1.8. Mitgliedstaaten, die längstens fünf Jahre vor dem Datum der Anwendung dieser Verordnung in ihren nationalen Registern keine ICDL-Mitteilungen gemäß Nummer 1.4 erfasst haben, führen eine CIC-Rundabfrage für 100 % der Anträge durch, sofern es sich nicht um Fahrerlaubnisse handelt, für die eine ICDL-Mitteilung erfasst wurde und für die Nummer 1.3 gilt.