2. Al fine di compilare l’elenco di cui all’articolo 26 ter, parte A, terzo comma, della direttiva 77/388/CEE, i termini «prezzo» e «valore sul mercato libero» figuranti nel primo comma, punto ii), quarto trattino, di detto punto corrispondono al prezzo e al valore sul mercato libero in vigore il 1o aprile di ogni anno.
(2) Für die Zwecke der Erstellung des in Artikel 26b Teil A Unterabsatz 3 der Richtlinie 77/388/EWG genannten Verzeichnisses beziehen sich die unter Unterabsatz 1 Ziffer ii vierter Gedankenstrich genannten Begriffe „Preis“ und „Offenmarktwert“ auf den Preis bzw. den Offenmarktwert am 1. April eines jeden Jahres.