(20) L’etichettatura deve contenere informazioni oggettive indicanti se un alimento o mangime contiene, è costituito è ottenuto o derivato da un OGM, a condizione che nell'alimento o mangime si individuino il DNA o proteine risultanti da una modificazione genetica; non è tuttavia necessario etichettare il prodotto come OGM se non è possibile individuare con un'analisi il DNA o le proteine risultanti da una modificazione genetica; non è necessario etichettare il prodotto come OGM se non è possibile individuare con un'analisi il DNA o le proteine risultanti da una modificazione genetica.
(20) Die Kennzeichnung sollte objektive Informationen darüber enthalten, dass ein Lebens- oder Futtermittel aus GVO besteht, diese enthält, daraus gewonnen wird oder hergestellt wurde, sofern nachweisbar ist, dass dieses Lebens- oder Futtermittel genetisch veränderte DNA oder genetisch veränderte Proteine enthält; wenn jedoch genetisch veränderte DNA oder genetisch veränderte Proteine nicht durch Analyse festgestellt werden können, braucht das Produkt nicht mit GVO-Kennzeichnung versehen zu werden.