La deroga è prevista all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma nel quale si stabilisce che se in un determinato Stato membro la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:
Die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 14 Absatz 1 erster Unterabsatz legt fest, dass ein Mitgliedstaat, in dem der Anteil der Unionsbürger im Wahlalter, die ihren Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat haben, ohne dessen Staatsangehörigkeit zu besitzen, 20 % aller Unionsbürger im Wahlalter mit Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat überschreitet, in Abweichung von den Artikeln 3, 9 und 10