Per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo, tale diritto è sancito dall'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE e ne è stata disposta l'applicazione nella direttiva 93/109/CE [1] del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini [2].
Für die Wahlen zum Europäischen Parlament ist dieses Recht in Artikel 19 Absatz 2 EG-Vertrag verankert; es wurde durch die Richtlinie 93/109/EG [1] des Rates vom 6. Dezember 1993 über die Einzelheiten der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts bei den Wahlen zum Europäischen Parlament für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen [2], umgesetzt.