considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (7), la Commissione imputa al periodo di consegna successivo la qu
antità importata in eccesso rispetto alla quantità convenuta; che quando si effettuano c
onsegne parziali di zucchero greggio è possibile st
abilire l'effettiva quantità ...[+++] importata, in zucchero bianco, soltanto dopo l'analisi o la raffinazione dello stesso; che l'applicazione dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88 avrebbe conseguenze economiche eccessivamente pesanti per gli operatori; che non appare quindi giustificato escludere dal beneficio del regime preferenziale i quantitativi importati in virtù della tolleranza; che è quindi necessario derogare all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88;
Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2782/76 der Kommission vom 17. November 1976 mit Durchführungsbestimmungen zur Einfuhr von Präferenzzucker (6), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1714/88 (7), rechnet die Kommission eine Menge, um die die vorgesehene Menge überschritten wird, dem folgenden Lieferzeitraum an.