Fatto salvo l’articolo 2, le autorità competenti dello Stato membro dell’UE nel quale il veicolo è immatricolato si adoperano al fine di trasmettere alle autorità svizzere, entro il 30 settembre 2011, un facsimile della registrazione del sistema di filtro antiparticolato nella licenza di circolazione o di un’altra attestazione equivalente e di fornire la conferma che tale facsimile garantisce il rispetto del valore limite di emissione di particolato della classe EURO IV.
Unbeschadet des Artikels 2 sind die zuständigen Behörden des EU-Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, bestrebt, den schweizerischen Behörden bis zum 30. September 2011 einen Mustereintrag im Fahrzeugausweis oder eine Mustervorlage eines anderen gleichwertigen Nachweises zuzustellen und zu bestätigen, dass dieses Muster die Einhaltung des Partikelgrenzwertes der Emissionsnorm EURO IV gewährleistet.