3. A partire dal 1o aprile 2008, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio di un’omologazione CE, e possono rifiutare il rilascio di quella nazionale, ad un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL o di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, quale sua componente, che non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/56/CE, modificata dalla presente direttiva.
(3) Ab dem 1. April 2008 müssen die Mitgliedstaaten die EG-Typgenehmigung versagen und dürfen die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung für einen mit einer LPG-Heizanlage ausgerüsteten Fahrzeugtyp oder einen Typ eines mit LPG betriebenen Verbrennungsheizgerätes als Bauteil verweigern, wenn diese nicht den Vorschriften der Richtlinie 2001/56/EG in der Fassung dieser Richtlinie entsprechen.