4. Qualora un impianto di produzione esistente entri nelle acque marine di uno Stato membro o ne esca, l’operatore inoltra comunicazione all’autorità competente per iscritto prima della data in cui è previsto che l’impianto di produzione entri nelle acque marine dello Stato membro o ne esca.
(4) Wird eine vorhandene Förderanlage in die Offshore-Gewässer oder aus den Offshore- Gewässern eines Mitgliedstaats verlegt, setzt der Betreiber die zuständige Behörde vor dem Termin der Verlegung dieser Förderanlage schriftlich darüber in Kenntnis.