– Il principio secondo il quale tutti i
richiedenti devono presentare la domanda di persona è stato abolito
(cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, punto 2.1.1.1 (punto (7)). Generalmente, i richiedenti saranno tenuti a pre
sentarsi di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi solo per il rilevamento delle impronte digitali che devono essere conservate nel sistema di informazione visti (articolo
...[+++]9).
– Der Grundsatz, dass alle Antragsteller ihren Antrag persönlich einreichen müssen, wurde aufgegeben (vgl. Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, 2.1.1.1 (Absatz 7)). Antragsteller sollen demnach in der Regel nur zur Abnahme der im Visa-Informationssystem zu speichernden Fingerabdrücke beim Konsulat oder externen Dienstleister erscheinen müssen (Artikel 9).