1. In deroga all'articolo 66, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario di tale paese ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale e utilizzati in una fase di produzione successiva in un altro paese del gruppo, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
(1) Abweichend von Artikel 66 werden zur Feststellung, ob ein in einem begünstigten Land eines Regionalzusammenschlusses hergestelltes Erzeugnis ein Ursprungserzeugnis im Sinne von Artikel 66 ist, Erzeugnisse mit Ursprung in jedem anderen Land dieses Regionalzusammenschlusses, die bei der Herstellung verwendet worden sind, so behandelt, als hätten sie ihren Ursprung in dem Land, in dem die genannte Herstellung stattfand.