16. Gli Stati membri possono attribuire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, per un periodo fino al 31 marzo 2022, la facoltà di presentare domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile a una parte di un gruppo se sia l'impresa che la capogruppo hanno sede nello stesso Stato membro, a condizione che la parte in questione sia distinta dalle altre e abbia un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.
(16) Die Mitgliedstaaten können es dem obersten Mutterversicherungsunternehmen oder Mutterrückversicherungsunternehmen während des Zeitraums bis zum 31. März 2022 gestatten, die Genehmigung eines auf einen Teil einer Gruppe anwendbaren internen Gruppenmodells zu beantragen, wenn das Unternehmen und das oberste Mutterunternehmen im selben Mitgliedstaat ansässig sind und der betreffende Teil einen eigenständigen Teil bildet, dessen Risikoprofil sich deutlich vom Rest der Gruppe unterscheidet.