Se una decisione emanata da un giudice del secondo Stato, da considerarsi ese
cutiva ai sensi del diritto di quest’ultimo, con la qual
e la custodia viene provvisoriamente attribuita al genitore che ha sottratto il minore, osti, ai sensi dell’art. 47, n. 2, del regolamento Bruxelles II bis, all’esecuzione di un decreto che dispone il ritorno emesso precedentemente nello Stato di origine ai sensi dell’art. 11, n. 8, del regolamento Bruxelles II bis, anche quando non impedirebbe l’esecuzione di un provvedimento di ritorno emanato dal seco
...[+++]ndo Stato ai sensi della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia»).