1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni con decorrenza dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.
(1) Ansprüche des Amts auf Zahlung von Gebühren erlöschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Gebühr fällig geworden ist.