5. Gli Stati membri sostengono in comune, come previsto dall’articolo 119, paragrafo 1, della convenzione Schengen, i costi d’installazione e di
utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della convenzione Schengen, compresi i costi
di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del SIS 1+ con l’unità di support
o tecnico, e i costi delle attività realizzate che sono connesse ai compiti attribuiti alla Fr
...[+++]ancia ai fini del presente regolamento.