Se gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ai fini dell’estradizione di un cittadino di un qualunque Stato membro dell’Unione europea verso uno Stato non appartenente all’Unione, in virtù di un accordo sull’estradizione concluso tra uno Stato membro e un paese terzo, occorre garantire all’estradando lo stesso livello di tutela conferito a un cittadino dello Stato membro di cui trattasi [cui è diretta la domanda di estradizione].
Sind Art. 18 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dahin auszulegen, dass im Fall der Auslieferung eines Bürgers eines Mitgliedstaats der Europäischen Union an einen Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist, aufgrund eines Auslieferungsabkommens zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittland dasselbe Schutzniveau gewährleistet sein muss wie für einen Bürger des betreffenden Mitgliedstaats?