(
b) alle prestazioni per le quali lo Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo per le vittime di guerra e d
i azioni militari o delle loro consegu
enze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, o per le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza, le vittime di danni causati da agenti d
...[+++]ello Stato nell'esercizio delle loro funzioni o per le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza".
(b) für Leistungen, für die ein Mitgliedstaat die Haftung für Personenschäden übernimmt und Entschädigung leistet, beispielsweise für die Opfer des Krieges und militärischen Aktionen oder ihren Folgen, die Opfer von Verbrechen, Mord oder terroristischen Akten, die Opfer von durch Agenten des Mitgliedstaates bei der Ausübung ihrer Pflichten verursachten Schäden oder Opfer, die aus politischen oder religiösen Gründen oder aus Gründen der Abstammung Nachteile erlitten haben".