Non potrebbe trattarsi dell’articolo 39 C, primo capoverso, del CGI, in quanto questa disposizione non è applicabile a un’operazione di finanziamento da parte di GIE, cioè da parte di strutture che raggruppano diversi soggetti giuridici, in genere istituti finanziari, che suddividono tra loro i rischi inerenti all’operazione, contrapposta a un’operazione di finanziamento realizzata da un unico istituto finanziario, che sostiene da solo tutti i rischi considerati.
Artikel 39 C Absatz 1 des CGI kommt als Bezugsbestimmung nicht in Frage, da diese Bestimmung nicht anwendbar ist auf Finanzierungen durch GIE, d. h. durch Strukturen, in denen mehrere Rechtssubjekte — in der Regel Finanzinstitute — zusammengefasst sind, die sich auf diese Weise die Investitionsrisiken teilen, während bei anderen Finanzierungsformen das gesamte Risiko von einem einzigen Finanzinstitut getragen wird.