41. intende per «gold-plating» (letteralmente «placcatura in oro, doratura») la pratica con cui gli Stati membri, nel recepire le direttive UE nell'ordinamento nazionale, vanno oltre i requisiti minimi; ribadisce il suo sostegno a misure volte a contrastare il ricorso non necessario a tale pratica, e invita pertanto gli Stati membri, nei casi in cui attuano tale pratica, a spiegare le ragioni per cui lo fanno;
41. versteht unter „Goldplating“ den Fall der Übererfüllung, wenn Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von EU-Richtlinien in einzelstaatliches Recht über die Mindestanforderungen hinausgehen; bekräftigt seine Unterstützung für Maßnahmen in Bezug auf unnötige Übererfüllung und fordert daher die Mitgliedstaat auf, im Fall von Übererfüllung ihre Gründe darzulegen;