1. A partire dal 1o ottobre 2007, gli Stati membri, per motivi attinenti i sistemi di riscaldamento, non possono prendere, nei confronti di un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfi i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono:
(1) Ab dem 1. Oktober 2007 dürfen die Mitgliedstaaten für einen Fahrzeugtyp, der mit einer den Vorschriften der Richtlinie 2001/56/EG in der Fassung der vorliegenden Richtlinie entsprechenden Heizanlage ausgerüstet ist, aus Gründen, die die Heizanlage betreffen,