Secondo la Corte,
quando un cittadino dell’Unione si sposta in un altro Stato membro e successivamente contrae matrimonio con un cittadino di tale altro Stato, il fatto che il suo nome e cognome, quali portati antecedentemente al
matrimonio, possano essere modificati e registrati negli atti di stato civile dello Stato
membro di origine esclusivamente nei caratteri della lingua del menzionato Stato
membro ...[+++] non può costituire un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficiava prima di fare uso della libera circolazione delle persone.
Wenn sich ein Unionsbürger in einen anderen Mitgliedstaat begibt und in der Folge mit einem Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats die Ehe schließt, liegt in dem Umstand, dass sein Nachname und sein Vorname, wie er sie bis zu seiner Eheschließung getragen hat, in den Personenstandsurkunden seines Herkunftsmitgliedstaats nur in Buchstaben der Sprache dieses Staats geändert und umgeschrieben werden dürfen, keine ungünstigere Behandlung liegt als die, die ihm zuteil wurde, bevor er von der Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat.