adotta, entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio e al programma legislativo dell’Unione nei settori disciplinati dagli articoli da 67 a 89 TFUE, il programma di lavoro annuale dell’agenzia per l’anno successivo; provvede inoltre affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sia pubblicato;
by 30 September each year, and after receiving the opinion of the Commission, adopt by a two-thirds majority of its members with the right to vote, and in accordance with the annual budgetary procedure and the Union legislative programme in areas under Articles 67 to 89 TFEU, the Agency’s annual work programme for the following year; and ensure that the adopted work programme is transmitted to the European Parliament, the Council and the Commission and published;