3. Nell'effettuare un'ispezione ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a tutte le misure necessarie commisurate alle circostanze, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani applicabili in materia, e adoperandosi quanto più possibile per evitare indebiti ritardi o indebite interferenze nell'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo o della libertà di navigazione.
3. Member States may, when carrying out an inspection as referred to in paragraph 1, use all necessary measures commensurate with the circumstances, in full compliance with international humanitarian law and international human rights law, as may be applicable, and making every possible effort to avoid undue delay to, or undue interference with, the exercise of the right of innocent passage or freedom of navigation.