5. In caso di consulenza in materia di investimenti o di fornitura di servizi discrezionali, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti sugli strumenti finanziari, gli investimenti proposti e le modalità di esecuzione degli ordini sono fornite tempestivamente ai clienti per consentire loro di prendere le loro decisioni di investimento con cognizione di causa.
5. When providing advice or discretionary services, timely information shall be provided to the client regarding financial instruments, proposed investments and execution venues which is fair, clear and not misleading, so as to enable the client to take investment decisions on an informed basis.