c) per gli apparecchi che emettono radiazioni ionizzanti, apparecchi di tipo approvato dalle autorità competenti, a condizione che i materiali radioattivi siano efficacemente protetti da ogni contatto e da ogni perdita e che l'intensità di dose, in qualsiasi momento e in qualsiasi punto esterno ad una distanza di metri 0,1 dalla superficie dell'apparecchio, non risulti superiore di 0,1 millirem/ora.
c) Apparate einer von den zuständigen Behörden zugelassenen Bauart, die ionisierende Strahlungen aussenden, sofern die radioaktiven Stoffe berührungssicher und zur Verhinderung jedes Entweichens wirksam abgeschirmt sind und die Dosisleistung im Abstand von 0,1 in von der Oberfläche des Apparates den Wert von 0,1 Millirem pro Stunde niemals überschreitet.