2. Se è membro di una rete di collezioni, al momento della domanda di iscrizione di una collezione, o parte di essa, nel registro, il richiedente può comunicare all'autorità competente le eventuali altre collezioni, o parti di esse, che appartengono alla stessa rete e sono, o sono state, oggetto di una domanda di iscrizione nel registro in altri Stati membri.
2. Gehört ein Antragsteller einem Netz von Sammlungen an, so kann er die zuständige Behörde bei der Beantragung der Aufnahme einer Sammlung oder eines Teils einer Sammlung in das Register auf andere Sammlungen oder Teile von Sammlungen innerhalb desselben Netzes hinweisen, die in anderen Mitgliedstaaten Gegenstand eines Antrags auf Aufnahme in das Register waren oder sind.