Infatti, dai termini stessi di tale disposizione risulterebbe che un'ispettore della NAFO può, quale che sia la parte contraente che l'abbia designato, assistere all'ispezione accurata effettuata nel porto verso il quale la nave è stata dirottata, senza che sia necessario il consenso dell'autorità dello Stato membro di bandiera, mentre il punto 10, sub iv), dell'allegato del regolamento del Consiglio, nonché il punto II. 9, lett. e), iv) dell'allegato I del verbale concordato dell'accordo prevedono, in una situazione del genere, «il consenso della parte contraente del peschereccio».
Nach dieser Bestimmung könne ein NAFO-Inspekteur nämlich unabhängig davon, welche Vertragspartei ihn benannt habe, der eingehenden Inspektion im anzulaufenden Hafen beiwohnen, ohne daß es einer Einwilligung der Behörden des Flaggenmitgliedstaats bedürfe, während Nummer 10 Ziffer iv des Anhangs der Ratsverordnung sowie Abschnitt II. 9 Buchstabe e Ziffer iv des Anhangs I der Vereinbarten Niederschrift der Übereinkunft für einen solchen Fall die „Einwilligung der Vertragspartei des Schiffes" vorsähen.