a)solamente le navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera siano autorizzate ad esercitare, secondo le condizioni stabilite nel permesso, attività di pesca di cui all'articolo 1 nella zona della convenzione ICCAT.
a)nur Schiffen unter ihrer Flagge, die auf der in Absatz 1 genannten Liste stehen, die an Bord eine vom Flaggenmitgliedstaat ausgestellte spezielle Fangerlaubnis mitführen, die Genehmigung erteilt wird, unter den in der Erlaubnis genannten Bedingungen im Geltungsbereich der ICCAT-Konvention Fischfang gemäß Artikel 1 zu betreiben.