Nei casi in cui gli Stati membri siano soggetti a una pressione specifica e sproporzionata nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio.
(2) In Situationen, in denen Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Pflicht zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger nach Maßgabe der Richtlinie 2008/115/EG einem besonderen, unverhältnismäßigen Druck ausgesetzt sind, leistet die Agentur auf Ersuchen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten angemessene technische und operative Unterstützung in Form eines Soforteinsatzes zu Rückführungszwecken.