1. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione dei prodotti, che le disposizioni della presente direttiva non sono rispettate in un posto d'ispezione frontaliero in uno dei punti di passaggio di cui all'artic
olo 4, paragrafo 2, punto i), in un porto franco o in una zona franca di cui all'articolo
5 o in un deposito franco di cui all'articolo 6 di un altro Stato membro, essa si mette senza indugio in contatto con l'autorità centrale competent
...[+++]e di tale Stato.
(1) Kommt die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats aufgrund der Kontrollen am Ort der Vermarktung zu der Überzeugung, daß die Vorschriften dieser Richtlinie in einer Grenzkontrollstelle, an einer Grenzuebergangsstelle gemäß Artikel 4 Absatz 2 Ziffer i), in einem Freihafen oder einer Freizone gemäß Artikel 5 oder in einem Freilager gemäß Artikel 6 eines anderen Mitgliedstaats nicht eingehalten worden sind, so setzt sie sich umgehend mit der Zentralbehörde des betreffenden Mitgliedstaats in Verbindung.