2. Ciascuno Stato membro determina il tasso di mortalità per pesca degli stock di salmone nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico sulla base degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5 e dei pareri espressi dagli esperti dello CSTEP e del CIEM; i tassi di mortalità per pesca sono regolarmente riesaminati da questi due organismi non appena si rendono disponibili nuove informazioni o cambiano le caratteristiche del fiume.
(2) Die fischereiliche Sterblichkeit für die Lachsbestände in Wildlachsflüssen wird von den Mitgliedstaaten nach den Vorgaben in Artikel 5 und den Gutachten von STECF und ICES festgelegt und wird von diesen Stellen regelmäßig überprüft, sobald neues Datenmaterial vorliegt oder sich die Bedingungen eines Flusses verändert haben.