Come osserva l’onorevole parlamentare, finché gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni al diritto eclusivo di riprodu
zione ai fini della reprografia (“riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso d
i qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi”), si considerano leciti soltanto gli atti di riproduzione che rientran
o nell’ambito delle suddette eccezioni. Inoltre, determ
...[+++]inano il diritto a un equo compenso esclusivamente gli atti previsti dalle eccezioni.
Wie der Abgeordnete in seiner Anfrage aufzeigt, sobald Mitgliedstaaten eine Ausnahme vom ausschließlichen Vervielfältigungsrecht zu Reprographiezwecken vorsehen („Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger fotomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung“), sind nur Handlungen, die in den Bereich der Definition der Ausnahme fallen, rechtmäßige Handlungen.